Foto: Radio Slovenija
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Un certificato di nascita in cui si attesti il legame di filiazione di un minore con due genitori dello stesso sesso rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea deve essere accettato da tutti gli altri come documento valido. Questo deve valere non solo per permettere al minore di spostarsi liberamente con chi ha l'autorità parentale, ma anche nel caso in cui il minore nato all'estero debba ottenere un passaporto o una carta d'identità dallo Stato di cui è cittadino.

La corte di giustizia europea era stata chiamata ad esprimersi in riferimento ad un caso sollevato da un tribunale bulgaro, in seguito alla denuncia di una coppia che aveva registrato la nascita del figlio cittadino bulgaro in Spagna, vedendosi poi rifiutata la registrazione secondo i dati del certificato spagnolo dalla Bulgaria. Il giudice bulgaro ha, quindi, chiesto alla Corte Ue di stabilire se il rifiuto non avesse violato il diritto del minore di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e di veder rispettata la sua vita familiare come sancito dal Trattato Ue, ricevendo una risposta affermativa.

La corte, a margine della sentenza, ha sottolineato che l’obbligo di rispettare i dati riportati sulla su una dichiarazione di nascita di un’altra paese membro "non viola l'identità nazionale né minaccia l'ordine pubblico" degli Stati e non impone allo Stato membro di prevedere, nel suo diritto interno, la genitorialità di persone dello stesso sesso o di riconoscere, a fini diversi dall'esercizio dei diritti riconosciuti al minore dal diritto dell'Unione, il rapporto di filiazione tra il minorenne e le persone indicate come genitori nell'atto di nascita emesso dalle autorità di un altro Stato membro.

Barbara Costamagna