La Slovenia, nel procedere unilateralmente al sequestro di documenti facenti parte degli archivi della Banca centrale europea, si è resa inadempiente all'obbligo di rispettare il principio di inviolabilità degli archivi dell'Unione europea. Lo ha stabilito con una sentenza la Corte di Giustizia dell'Ue. Il fatto risale al 2016 quando le autorità slovene hanno proceduto ad una perquisizione e ad un sequestro di documenti cartacei ed elettronici nei locali della Banca centrale della Slovenia. In base alle disposizioni comunitarie le autorità nazionali hanno facoltà di rivolgersi all'istituzione dell'Unione in questione affinché questa rimuova la protezione di cui beneficiano i documenti in parola, ma da Lubiana questa richiesta non è stata inoltrata.
Tali interventi sono stati effettuati nel quadro di un'indagine concernente alcuni agenti della Banca di Slovenia, tra cui il governatore stesso, i quali erano sospettati di abuso di poteri e di funzioni ufficiali nel quadro della ristrutturazione, nel 2013, di una banca slovena. Sebbene la Banca centrale slovena abbia fatto valere che tali misure ledevano il principio dell'inviolabilità degli archivi della Banca centrale europea, risultante dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e che esige che qualsiasi accesso a tali archivi da parte delle autorità nazionali sia subordinato all'esplicito consenso della BCE, le autorità slovene hanno proseguito tale perquisizione e tale sequestro di documenti senza far partecipare l'istituzione europea. Dopo aver ricordato la propria consolidata giurisprudenza relativa alla portata dell'obbligo di leale cooperazione, la Corte rileva che, non avendo permesso alla BCE, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, di identificare, tra i documenti sequestrati il 6 luglio 2016, quelli correlati all'assolvimento dei compiti dell'Eurosistema e non avendo restituito tali documenti alla Banca di Slovenia, le autorità di Lubiana sono venute meno al loro obbligo di leale cooperazione con la BCE. (a.c.)
Suggerimenti
Nessun risultato trovato.
Risultati della ricerca
Risultati della ricerca
Risultati della ricerca
Risultati della ricerca
Risultati della ricerca
Risultati della ricerca
Risultati della ricerca
Risultati della ricerca