
Anche le persone sigle possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono. La sentenza della Corte costituzionale ha dato una risposta ai tanti single italiani ai quali, fino ad oggi, era stata preclusa la possibilità di adottare un bambino tramite i canali delle adozioni internazionali
La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sull'articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983, che non include le persone single fra coloro che possono adottare: tale esclusione però, ha sentenziato il massimo organo giurisdizionale in Italia, si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117 della Costituzione, e con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Secondo i giudici la normativa che impediva l’adozione, comprimeva in modo sproporzionato l'interesse dell'aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, come l’adozione, che è ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.
La corte ha quindi ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero.
L’interesse a divenire genitori – ha spiegato la Corte costituzionale - rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore. Le persone singole sono di principio idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, ha aggiunto: spetterà poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore.
Anche alla luce del fatto che negli ultimi anni si è assistito a una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole, conclude la Corte, rischia anche di "riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso".
Alessandro Martegani